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Il fantasma del diritto internazionale

Violato, vilipeso, usato a proprio vantaggio secondo le convenienze continua però a regolare i rapporti tra i paesi a livello globale. Rinunciarvi significherebbe tornare indietro di secoli

Un fantasma si aggira non solo in Europa ma nel mondo intero, evocato da taluni e dato per morto da altri, spesso misconosciuto, trascurato o citato a sproposito a seconda delle convenienze: parliamo del diritto internazionale. In occasione dell’uccisione del leader supremo Khamenei nel corso dell’aggressione Usa e israeliana all’Iran, Vladimir Putin è arrivato a denunciare una “palese violazione del diritto internazionale”. Lui che con l’invasione dell’Ucraina ha dato inizio alla più eclatante violazione avvenuta in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, macchiandosi di crimini tali da comportare un mandato di cattura contro di lui da parte della Corte penale internazionale (Cpi). 

Quello di Putin è il classico esempio di doppio standard, o di utilizzo del diritto internazionale à la carte, valido cioè quando le violazioni sono compiute dagli altri. Attori come Stati Uniti e Israele, poi, agiscono in palese, continua, violazione del diritto internazionale pur essendo firmatari di patti e membri di istituzioni internazionali tuttora riconosciuti e in vigore. Nel caso degli Stati Uniti l’aggressione all’Iran si aggiunge a una lista di comportamenti illegali, che vanno dal blitz in Venezuela alla pretesa di annessione della Groenlandia e del Canada da parte del presidente Trump, dalla continua delegittimazione dell’Onu e dell’Oms all’enfasi su istituzioni concorrenti e di dubbia legittimità come il Board of Peace. Da parte di Israele la ripetuta violazione delle Risoluzioni Onu riguardanti l’esistenza dello Stato palestinese e l’occupazione dei territori occupati in Libano e Cisgiordania a partire dal 1967 anticipano i massacri di civili e i crimini di guerra perpetrati a Gaza in risposta agli attentati terroristici compiuti da Hamas il 7 ottobre 2025; crimini che hanno comportato anche a carico del premier Netanyahu un mandato di cattura internazionale da parte della Cpi. 

Ma di cosa parliamo esattamente quando tiriamo in ballo, per negarlo o per invocarlo, il diritto internazionale? Il primo passo verso un sistema di norme internazionali condivise dell’età contemporanea può essere considerato la Carta delle Nazioni Unite firmata nel 1945 subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. La Carta affidava al Consiglio di Sicurezza dell’Onu poteri di polizia a livello globale – i cui limiti si sono palesati chiaramente nel corso di questi decenni – per contenere i conflitti che insorgevano di volta in volta nel mondo. Sempre nel 1945 fu creata la Corte Internazionale di Giustizia, nota anche come Tribunale Internazionale dell’Aja (da non confondere con la Corte penale di giustizia fondata nel 2002, il cui statuto non è stato ratificato da molti paesi tra cui Israele, Russia e Stati Uniti), con il compito di dirimere le controversie fra Stati membri delle Nazioni Unite e di offrire pareri consultivi all’Assemblea Generale e al Consiglio di Sicurezza. Le diverse convenzioni che da allora sono state firmate hanno dato sostanza al Diritto internazionale umanitario che ebbe origine oltre un secolo e mezzo fa, con la prima Convenzione di Ginevra firmata il 22 agosto 1864. Si tratta di norme che tutelano la dignità umana e i diritti fondamentali dell’uomo. Ad esempio la Convenzione contro il genocidio – termine usato per la prima volta durante il processo di Norimberga contro i crimini nazisti – fu adottata all’unanimità dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948. Ed è importante perché per la prima volta ha stabilito obblighi erga omnes che gli Stati si impegnano a rispettare e far rispettare nei confronti di tutta la comunità internazionale. La Convenzione contiene inoltre una delle clausole cosiddette compromissorie, che consentono cioè di risolvere eventuali controversie davanti alla Corte internazionale di Giustizia dell’Aja.

Successive Convenzioni hanno messo a punto principi riguardanti l’accesso all’assistenza umanitaria, i doveri imposti alle potenze occupanti quando esercitano il controllo di un territorio, ecc. Ad esempio la Quarta Convenzione di Ginevra (1948), che tutela la popolazione civile ed è stata ratificata da quasi tutti gli Stati del mondo, contiene obblighi che gli Stati sono tenuti a rispettare e far rispettare in caso di conflitto, compreso quello di citare in giudizio chi si rende responsabile di crimini di guerra e di crimini contro l’umanità, anche se commessi in paesi diversi dal proprio. 

A questo punto si pone però il problema dell’efficacia di questi principi, che evidentemente non sono stati in grado di fermare palesi violazioni come quelle di cui abbiamo parlato. Uno dei problemi principali è quello delle sanzioni. Lo statuto della già citata Corte penale internazionale, messo a punto da giuristi provenienti da tutti gli Stati del mondo, prevede 128 articoli in cui sono dettagliatamente indicati sia le fattispecie di genocidio per i quali ci si rifà alla Convenzione di Ginevra del ’48, sia i crimini di guerra sia i crimini contro l’umanità. Sono indicate in modo dettagliato anche le sanzioni a cui possono andare incontro i responsabili di tali reati, che, data la loro natura, non sono soggetti a prescrizione. Non mancano peraltro in questo campo esempi virtuosi, come il caso del Tribunale per il Ruanda e del Tribunale per la ex Jugoslavia, capaci di imporre punizioni esemplari e di sviluppare una serie di norme che costituiscono precedenti fondamentali.

Di fatto però è difficile perseguire tutti i crimini contro l’umanità perpetrati nel mondo, ed è difficile costringere certi paesi a fare rispettare le norme prescritte, specie quando prevalgono spinte autoritarie, aggressive, unilaterali come quelle che ispirano i loro governi. “Quando leader influenti criticano o negano la rilevanza di istituzioni e trattati a cui hanno aderito volontariamente – ha detto la docente di diritto internazionale all’università di Torino Ludovica Poli in una recente intervista (https://www.otto.unito.it/it/articoli/la-crisi-del-diritto-internazionale-quando-le-grandi-potenze-ignorano-le-regole) – si crea un conflitto tra gli obblighi giuridici riconosciuti nei trattati e la prassi di quegli Stati che scelgono di ignorare tali obblighi o di limitarne l’applicazione”. Eppure, in questa epoca di grandi tensioni e di continue violazioni del diritto internazionale, non si può prescindere da quest’ultimo in una serie di ambiti che vanno dal commercio globale ai traffici aerei e marittimi, dalla cooperazione scientifica alle grandi reti digitali. Ecco perché è difficile pensare che il mondo possa tornare indietro di secoli. Lasciamo che passi questa ventata di irrazionalità – sperando che non prevalgano le spinte all’autodistruzione dell’uomo – e il diritto internazionale tornerà a farsi valere nelle sedi opportune.

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