Lavoro ed economia

Capitalismo, comunismo… e un terzo modello: la finanza islamica

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A margine dell’articolo apparso su Siena Post, “Capitalismo o comunismo, qual è davvero il sistema migliore”, a firma di Piero Spinelli, penso sia necessario fare un cenno a un terzo “modello” di economia e finanza di cui si parla poco, e talvolta in modo critico.

Non entro nel merito di quale sia il sistema migliore tra capitalismo e comunismo, anche se il secondo, a differenza del capitalismo, non ha mai avuto piena realizzazione, mentre il primo è caratterizzato da una finanza spesso speculativa. Né affronto la questione dei diritti e della giustizia sociale, i cui elementi di criticità ormai caratterizzano entrambi i sistemi.

Voglio solo ricordare che esiste una realtà economica e finanziaria “altra”, che interessa circa 2 miliardi di persone di religione musulmana, variamente distribuite (due terzi vivono nell’area Asia-Pacifico), con un prodotto interno lordo complessivo di circa 26 trilioni di dollari (a parità di potere d’acquisto), pari a circa il 15% dell’economia globale. In termini numerici, la finanza islamica dovrebbe attestarsi nel 2026 attorno ai 6 trilioni di dollari, in forte crescita specie nei paesi del Medio Oriente e dell’Asia.

Tale terzo modello si fonda sui principi della legge islamica (Sharia) e presenta caratteri etici che si distinguono fortemente da quelli del modello capitalistico occidentale, del dirigismo russo o dell’economia socialista di mercato cinese.

L’economia e la finanza islamica sono governate da principi religiosi ed etici precisi (cfr. L. Alfano e L. Fiordoni, “Lo sviluppo della finanza islamica e islamic banking”, in Studi e note di economia, 2/2005). Essa prevede:

  • Divieto di interesse (Riba): non è consentito applicare o percepire interessi sul denaro, che non ha valore in sé ma solo come mezzo di scambio.
  • Condivisione dei rischi (Profit and Loss Sharing – PLS): il guadagno deve derivare da attività economica reale, e le parti devono condividere sia i profitti sia le eventuali perdite derivanti dall’investimento.
  • Divieto di speculazione (Gharar e Maysir): sono bandite le transazioni eccessivamente aleatorie, il gioco d’azzardo e gli investimenti in settori considerati immorali (ad es. alcol, tabacco, armi).

Gli strumenti del sistema bancario islamico (Islamic Banking), ovvero le modalità con cui le banche islamiche raccolgono e impiegano il capitale, sostituiscono il prestito a interesse con schemi di partnership:

  • Muḍārabah (finanziamento fiduciario): la banca fornisce il capitale per un progetto e l’imprenditore apporta le proprie capacità manageriali. I profitti vengono divisi secondo percentuali stabilite, mentre le perdite sono a carico esclusivo del finanziatore (la banca).
  • Mushārakah (joint venture): entrambe le parti (banca e cliente) apportano capitale al progetto e ne condividono la gestione, spartendo gli utili e subendo le perdite in proporzione alle quote conferite.

A livello occidentale si assiste a un lento passaggio da un fenomeno di nicchia a un sistema globale altamente strutturato: il Regno Unito, ad esempio, è stato il primo Paese occidentale a creare, già nei primi anni 2000, un quadro normativo favorevole per le banche Sharia-compliant. In Italia prevalgono ancora atteggiamenti diffidenti; il settore è comunque regolato dalla Banca d’Italia e dall’ASSAIF, l’associazione per lo sviluppo di strumenti alternativi.

Occorre però osservare alcune affinità con i principi sanciti dalla dottrina sociale della Chiesa cattolica, ad esempio quelli contenuti nell’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, del 1891, e ampliata dai pontefici successivi.

Luciano Fiordoni
Sovicille, 7 luglio 2026


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